Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie [Comune di Cesarò]

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

  1. Nella delibera tariffaria può essere indicata una percentuale di riduzione della tariffa, applicata alla quota fissa e/o alla quota variabile, relativa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
    a) abitazioni con unico occupante;
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare;
    c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
    d) fabbricati rurali ad uso abitativo.
    e) abitazioni a disposizione del proprietario residente a Cesarò, assoggettate al pagamento della Tari per la parte fissa.
    f) abitazioni occupate da soggetti residenti con contratti di lavoro superiori a sei mesi e al di fuori del territorio regionale;
  2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
  3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione nella misura fissata nella delibera tariffaria. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 ottobre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.
  4. per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, si applica una riduzione pari a due terzi della parte fissa e variabile della tariffa.
  5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.